Associazione Italiana Noleggio Unita da Diporto
 

3a Giornata Nazionale del Charter
Roma , 13 Dicembre 2006

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Passaggio del charter nel Comparto Turistico Nautico

Gentili colleghe, gentili colleghi
Vi ringrazio anzitutto per essere intervenuti a questa 3° giornata nazionale del charter, che vuole essere una periodica occasione di confronto e scambio nell’ambito delle nostre comuni professioni, che, attraverso le sue varianti, è quella dell’accoglienza turistica nautica.

Il primo passo verso la normalizzazione e l’inquadramento regolare del settore è stato compiuto con il Codice del Diporto, il D.L. 171 del 18 luglio 2005, entrato in vigore il 15 settembre 2005, e con la legge sui titoli professionali del noleggio, il D.M. 121 del 10 maggio 2005. Esso non basta però a gestire in maniera compiuta e corretta il passaggio definitivo del comparto charter in ambito turistico, poiché sopravvivono ancora all’interno delle norme appena entrate in vigore, dei concetti traslati dal settore mercantile, che tanto danneggiano chi utilizza le proprie risorse professionali ed imprenditoriali per fare accoglienza turistica. L’iter normativo del Codice del Diporto deve in realtà essere ancora completato ufficialmente dall’emanazione del Regolamento Attuativo, e proprio su quest’ultimo AINUD ha proposto le prime integrazioni e modifiche finalizzate a traghettare il charter verso la materia turistica vera e propria, sfrondando inutili formalismi, ma proponendo di contro regole qualificanti per le professioni e le attività turistiche nautiche che non devono essere lasciate alla totale deregulation formale e sostanziale.
A giugno 2006 AINUD ha quindi inviato al Ministero, come da prassi, le proprie note di integrazione e modifica al Regolamento d’Attuazione del Codice del Diporto e al testo del Codice, contenenti le proposte più urgenti attinenti al nostro lavoro di accoglienza turistica.

Queste in sintesi le nostre proposte inviate al Ministero:

L’inserimento di un comma aggiuntivo all’ART.1) che preveda una “navigazione di servizio”, che consenta agli operatori di utilizzare le unità da diporto anche oltre i contratti di locazione e noleggio, come i trasferimenti, le prove di navigazione, le uscite promozionali, ecc.
L’inserimento di un comma aggiuntivo all’ART.1) che preveda la sottoscrizione dell’inventario di bordo da parte del locatario e la relativa assunzione di responsabilità, non estensibile ai vizi occulti della stessa o a fatti causati da difetto di manutenzione straordinaria, non conoscibili con buona perizia marinara.

L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di locazione e noleggio che preveda in tutti i casi un sequestro minimo dell’unità di 30 giorni.
La possibilità di utilizzare la propria patente nautica (equipollente per tipo di abilitazione) nelle nostre acque nazionali per tutti i cittadini esteri, non limitando questo riconoscimento solo a quelli della Unione Europea.

La cancellazione del comma 4) dell’ART.1) che prevede nuovamente la dichiarazione d’armatore in caso di leasing, quando nel testo del Codice (art. 16) questa era stata sostituita dall’identificazione del cosiddetto utilizzatore, cancellando finalmente l’onerosa procedura presso la Capitaneria competente e l’Agenzia delle Entrate.

La cancellazione parziale del comma 1) dell’art.7), dove prevede la registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, dei contratti di leasing. Essa infatti, oltre a generare un inutile aggravio burocratico e di costi, non trova fondamento neanche nel Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

Dell’esito di queste nostre proposte, frutto di lunghe e maturate esperienze professionali, spero ci possa rendere dettagliato conto la D.ssa Wanda Rebuffat del Ministero competente.

Esaurita l’urgenza di dare al Ministero gli emendamenti di cui sopra nei termini, per gestire dal punto di vista normativo una fase di transizione normativa/culturale/sociologica che stimiamo non debba oltrepassare realisticamente i 3/5 anni, l’AINUD ha poi continuato a lavorare per definire il passaggio definitivo del charter in ambito turistico, continuando ad elaborare una visione di più ampio respiro di tutto il comparto turistico nautico, di cui una sintesi è già sui tavoli dei Ministeri competenti come linea guida da utilizzare per eventuali prossime modifiche o nuove azioni normative.

Abbiamo ritenuto opportuno fornire al legislatore solo le tracce della nostra idea di comparto turistico nautico e di accoglienza turistica nautica, proprio per evitare errori e presunzioni di un passato piuttosto prossimo, in cui norme di fondamentale importanza per la sopravvivenza delle nostre imprese e professioni turistiche sono state scritte senza ascoltare la nostra voce, o ascoltandola troppo tardi. Di proposito quindi, non ci siamo messi a scrivere noi da soli la legge che vorremmo per l’accoglienza turistica nautica, ritenendo che il compito delle formulazioni tecnico-normative sia proprio dei Ministeri competenti, in stretta collaborazione però, con le categorie coinvolte.

Stiamo lavorando ad un progetto che ha lo scopo di inquadrare tutte le attività e le professioni che ruotano intorno all’utilizzo di unità da diporto sotto i 24 metri in un’ottica prettamente turistica, per individuare definitivamente ed autonomamente il nostro comparto: quello del turismo nautico.

Questa nostra visione è caratterizzata dalla centralità dell’azienda e dall’aderenza, per quanto possibile, alla realtà già operativa.

A nostro avviso, le imprese turistiche nautiche devono essere inquadrate all’interno di un settore che finalmente rifletta la sua vera natura, facendo da ombrello a tutte quelle attività organizzate professionalmente per offrire vacanze e servizi turistici nautici al pubblico, dalla portualità turistica fino alla locazione e noleggio di unità da diporto ed alla intermediazione di mezzi nautici e di pacchetti turistici nautici.

Pensiamo che l’azienda debba essere protagonista e punto di riferimento universale per tutti i soggetti coinvolti nel processo di commercializzazione e fruizione del prodotto turistico nautico: gli investitori privati, quelli professionali, gli utenti, le istituzioni. Solo attraverso l’azienda si polarizzano gli interessi e si concretizzano i progetti. Solo attraverso l’azienda l’offerta commerciale sui mercati locali ed internazionali acquista un peso consistente per un’identificazione e uno sviluppo. Solo così può realizzarsi un approccio serio, ordinato e normalizzato ad uno dei settori produttivi più importanti del nostro Paese.
Vorremmo identificare e qualificare l’operatore turistico nautico come il soggetto che svolga attività turistico nautiche, che comportino l’accoglienza turistica anche con l’utilizzo di qualsiasi mezzo nautico. La qualifica dell’operatore in questo modo definito dovrà prevedere le nozioni di base dell’accoglienza e della tecnica turistica nautica, ed essere graduabile per tipologia specifica e livelli, prescindendo dalle abilitazioni del caso, che in ogni caso dovranno costituire parte necessaria e integrante a seconda dell’attività svolta.

Vorremmo chiarire una volta per tutte che è attraverso l’imbarcazione o il natante che si muove la gran parte del comparto turistico nautico con ricaduta economica diretta in ambito nazionale, dalla locazione al noleggio alla portualità, alle attività didattico sportive. È prioritario tenerne conto a fronte di una sempre maggiore attenzione nei confronti delle navi e dei Super Yachts di lusso, interesse più che giustificato per ciò che compete gli interessi industriali del nostro Paese, non certo per quello che riguarda il turismo nautico. Le imprese turistiche nautiche, importanti elementi della filiera turistica nazionale, necessitano di uno sforzo normativo che semplifichi l’utilizzo dei mezzi nautici appropriati e sia il più possibile svincolata dalla cultura mercantile, che inizialmente ha ispirato le normative sul diporto, ma che ormai risulta inadeguata e d’ostacolo per lo sviluppo delle imprese del comparto turistico nautico.

Riguardo infine ai titoli professionali per il noleggio, riteniamo che il comparto turistico nautico possa prevedere un solo titolo professionale, quello dell’operatore turistico nautico, valido per tutte le attività svolte nel comparto e che potrà essere regolato su diversi livelli. Le abilitazioni necessarie per lo svolgimento di alcune attività del comparto devono essere ridefinite in maniera semplice e realizzabile, ma qualificante, e non devono costituire né vincolo né ostacolo allo sviluppo del settore, ma al contrario essere di ulteriore spinta al mercato del lavoro, soprattutto di quello giovanile. L’aspetto contrattuale del lavoro si deve rifare all’esperienza più ampia dei contratti nel settore turistico.

Penso che attraverso questa nuova visione, le nostre imprese e le nostre professioni potranno trovare finalmente una loro collocazione naturale e svilupparsi, senza essere più ostacolate, inquinate e danneggiate da norme e regole importate da altri settori merceologici che niente hanno a che fare con il nostro mestiere, che è quello dell’accoglienza turistica nautica.

Grazie.

Firma A.BarabinoIl Presidente AINUD
Dott. Antonio Barabino
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A.I.N.U.D.
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Member of European Board of Yacht Charter Associations