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| Il Nuovo Codice Unico della Navigazione |
pagina 3/5 dall'art. 15 all'art. 41
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Titolo III
Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle Unità da diporto e sulla mediazione
Capo I
Locazione di unita' da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
- La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
- Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
- Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme.
- La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.
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Art. 43.
Scadenza del contratto
- Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
- Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
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Art. 44.
Prescrizione
- I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.
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Art. 45.
Obblighi del locatore
- Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
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Art. 46.
Obblighi del conduttore
- Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo e caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
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Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unita' da diporto
- Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
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Art. 48.
Obblighi del noleggiante
- Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
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Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
- Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
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Capo III
Mediatore per le unita' da diporto
Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto
- Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
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Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
- L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
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Titolo IV
Educazione Marinara
Art. 52.
Cultura nautica
- Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.
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