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Il Nuovo Codice Unico della Navigazione
pagina 5/5 dall'art. 15 all'art. 41
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Titolo V
Disposizioni complementari, transitorie e finali

Art. 58.
Durata dei procedimenti

  1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.

Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto

  1. Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Art. 60.
Denuncia di evento straordinario

  1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
  3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

  1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

  1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
  2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
  3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi

  1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
  4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

  1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
  2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 65.
Regolamento di attuazione

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

    • a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
    • b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
    • c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto;
    • d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
    • e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
    • f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
    • g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
    • h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
    • i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
    • l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
    • m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66.
Disposizioni abrogative

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;

    b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione
    interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

    c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

    d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

    e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;

    f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

    g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

    h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

    i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo
    14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

    l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n.50.

Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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Il Nuovo Codice Unico della Navigazione
DECRETO Legislativo 18 luglio 2005, n.171
Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
(GU n. 202 del 31-8-2005 - Suppl. Ordinario n.148)

testo in vigore dal: 15-9-2005

Scarica l'intero documento:
       Codice_Navigazione2005.pdf

Titolo I
Regime della navigazione da diporto


  • Disposizioni generali (dall'art. 1 all'art. 3)
  • Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto (dall'art. 4 all'art. 14)
Titolo II
Regime amministrativo delle unità da diporto

  • Iscrizione delle unità da diporto (dall'art. 15 all'art. 21)
  • Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto (dall'art. 22 all'art. 33)
  • Persone trasportabili ed equipaggio (dall'art. 34 all'art. 38)
  • Obbligo di patente (art. 39)
  • Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto (artt. 40 e 41)
Titolo III
Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle Unità da diporto e sulla mediazione

  • Locazione di unità da diporto (dall'art. 42 all'art. 46)
  • Noleggio (dall'art. 47 all'art. 49)
  • Mediatore per le unità da diporto (artt. 50 e 51)
Titolo IV
Educazione marinara (art. 52)
Titolo V
Norme sanzionatorie (dall'art. 53 all'art. 57)
Titolo VI
Disposizioni complementari, transitorie e finali (dall'art. 58 all'art. 67)
Allegati

 
A.I.N.U.D.
Associazione Italiana Noleggio Unita da Diporto
Member of European Board of Yacht Charter Associations